Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

57. Certificati per pagamento di rate. Quando per l'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilascierà, nel più breve tempo possibile, sotto la propria responsabilità, apposito certificato, redatto secondo il modello n. 2 annesso al regolamento sul servizio del genio civile approvato con R.D. del 13 dicembre 1894 n. 568. Esso sarà inviato al Ministero, in originale, debitamente bollato, ed in due copie, per l'emissione del mandato.

58. Stato di avanzamento dei lavori. A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l'ingegnere capo unirà uno stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, ed al quale sarà unita copia degli elenchi dei nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvò ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22. Lo stato di avanzamento dovrà essere ricavato dal registro di contabilità. Quando per cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall'ispettore, non siasi potuto firmare in tempo il registro di contabilità, e purché siano in regola e firmati dall'impresa i libretti delle misure, potrà lo stato d'avanzamento essere redatto sotto la responsabilità del direttore, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza dovrà risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

59. Registro dei pagamenti. Di ogni certificato di pagamento emesso dall'ufficio si terrà nota nel registro dei pagamenti fatti a norma del modello n. 10.

60. Impresa d'opere separate. Per le imprese che comprendono più opere fra loro separate o di categoria diversa, la contabilità comprenderà bensì tutte le opere, ma sarà distinta in altrettanti capi, quante sono le opere medesime; per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipendente da quello delle altre. Nei certificati di pagamento si serberà la distinzione medesima.

61. Imprese annuali estese a più esercizi. Per le imprese annuali estese a più esercizi collo stesso contratto, alla fine di ciascheduno esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio medesimo, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.

62. Certificato di ultimazione di lavori. Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore, redigerà senza ritardo alcuno, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse norme indicate pel verbale di consegna del precedente art. 10.

63. Conto finale dei lavori. L'ufficiale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà prodotto l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto a termini dell'art. 359 della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in appoggio del conto medesimo. Per le opere d'arte, nelle quali occorsero, durante i lavori, variazioni al tipo approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formerà nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnerà il conto finale con una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione del- l'opera andò soggetta e segnatamente:

a) gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave, concessi in uso all'impresa;

b) le variazioni apportate al progetto approvato;

c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti artt. 21 e 22;

d) gli ordini e le disposizioni date, e l'esito ottenutone;

e) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori;

f) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause;

g) le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause;

h) i processi verbali di verificazione di fatti relativi ai lavori;

i) le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla propo sta ragionata dalla risoluzione;

l) infine tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione.

64. Reclami dell'appaltatore sul conto finale. Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri, sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni. L'appaltatore al- l'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54. Se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato.

65. Relazione dell'ingegnere capo sul conto finale. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine prefissogli a norma del precedente articolo, l'ingegnere capo lo trasmette all'ispettore compartimentale coi seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi con le copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario di cui al precedente

art. 56;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultima zione dei lavori;

d) relazione del direttore, coi documenti di cui al precedente art. 63;

e) domande dell'appaltatore. Tutto ciò sarà da lui accompagnato con una relazione finale, in cui darà il suo parere motivato sulla risoluzione da prendere sulle domande medesime.

CAPO IV Lavori in economia. Sezione I - Designazione dei lavori che possono farsi in economia.

66. Designazione dei lavori che si possono eseguire in economia. Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel precedente regolamento e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori:

a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato: 1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito; 2° gli esaurimenti d'acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti d'appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi coll'imprenditore del lavoro principale.

b) Per il servizio delle acque pubbliche: 3° lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e canali; 4° la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e torrenti, in quanto non sia provveduto dallo speciale regolamento sul servizio di piena; l'apertura delle foci dei fiumi o canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi accidenti quando siavi pericolo imminente di disastri.

c) Per il servizio delle bonificazioni: 5° il nettamento periodico degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e seminagioni; i quali lavori si possono eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi; 6° il servizio da prestarsi da operai fissi ed avventizi per regolare e sorvegliare il funzionamento delle colmate e per la manovra di cateratte o portelloni; 7° le riparazioni urgenti alle cateratte ed ai manufatti; 8° lo sgombro delle foci degli emissari dei laghi e canali di scolo; 9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni gene- re, e le forniture anche urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio delle idrovore.

d) Per il servizio dei porti e fari: 10° i provvedimenti per la sicurezza della entrata ed uscita delle navi dai porti le cui spese sono a carico dello Stato, come i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti stessi. Fra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti, che si manifestano pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali; 11° il soccorso al materiale galleggiante dello Stato in pericolo di naufragio, ed il recupero di esso quando sia naufragato; 12° le riparazioni non differibili dei guasti impreveduti alle macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo.

e) Per il servizio in genere dei lavori pubblici: 13° le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombramento dei materiali rovinati; 14° i lavori di ogni specie, quando non possono essere differiti, e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private. Potranno pure eseguirsi in economia: 15° i lavori di sistemazione nei tronchi montani dei torrenti compresi fra le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria; 16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti, le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze; 17° i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione, dell'opera nel tempo prefisso nel contratto; 18° i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese; 19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche. Sezione II - Esecuzione dei lavori di economia.

67. Modo di esecuzione dei lavori. I lavori ad economia, non previsti in contratti d'appalto, si eseguiscono:

a) in amministrazione;

b) per cottimi. Nel primo caso l'ufficiale del genio civile che ne ha l'incarico si procura direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorra all'esecuzione e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera, nel momento in cui si accaparrano per la esecuzione dei lavori. Nel se- condo caso, stabilisce, sotto la sua responsabilità, accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

68. Autorizzazione della spesa pei lavori in economia. Fuori del caso previsto al n. 11 dell'art. 66 il Ministero autorizza nei modi di legge le spese pei lavori da eseguirsi in economia:

a) in seguito all'approvazione tecnica dell'ispettore del compartimento per le opere la cui spesa non superi le lire 25.000.000;

b) sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere importanti spesa maggiore.

69. Provvedimenti in casi d'urgenza. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un processo verbale, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti, e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli. Il processo verbale sarà compilato dall'ingegnere capo, e trasmesso con una perizia almeno sommaria delle spese e colla domanda dell'assegnamento dei fondi necessari, all'ispettore del compartimento, il quale, a sua volta, rimetterà tosto tutti gli atti pervenuti gli al Ministero, accompagnandoli, secondo i casi, con la propria approvazione tecnica o col proprio parere.

 

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